
Convenzione
tra
A.S.M.O.O.I.
ASSOCIAZIONE SINDACALE
MEDICI OCULISTI ED ORTOTTISTI ITALIANI
e
Carige Assicurazioni S.p.A.
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Convenzione assicurativa
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PREMESSA
La presente Convenzione è riferita alla:
Polizza di Responsabilità Civile concessa in automatico a tutti gli Ortottisti iscritti alla A.S.M.O.O.I. e vale per un massimale di € 1.000.000,00 per le garanzie RCT/O.
SOGGETTI DELL’ACCORDO
A.S.M.O.O.I. – ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI OCULISTI ED ORTOTTISTI ITALIANI, con sede in Roma Via dei Mille, 35 – di seguito denominata “Contraente”
e
CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Milano Viale Certosa, 222 – di seguito denominata “Società”
tramite
WILLIS ITALIA S.p.A., con sede in Milano Via Tortona, 33 – di seguito denominata “Broker”
CONVENZIONE
DICHIARAZIONE
Le Parti dichiarano che:
Ø il testo della “Convenzione”,
Ø la “Polizza di RC Professionale n° 708/1477”;
formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti.
La presente Convenzione è riservata esclusivamente agli ortottisti - assistenti di oftalmologia iscritti alla Contraente in regola con il pagamento delle quote sociali.
DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente Convenzione è pattuita in anni 3, con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2009 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2012, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviare tramite lettera raccomandata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 giorni.
La scadenza annuale della Convenzione è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
La Società e la Contraente, hanno la facoltà di recedere dalla presente Polizza Convenzione alle singole scadenze annuali a fare data da quella del 31/12/2010, con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima delle singole scadenze annuali.
GESTIONE DELLA CONVENZIONE
La Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile Willis Italia S.p.A. (denominata Broker); di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente convenzione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.
Si fa presente che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax, telegramma, lettera raccomandata anche a mano o via e-mail alla Società oppure alla Willis Italia S.p.A. in qualità di Broker della Contraente.
MODALITA’ DI ADESIONE - Polizza di RC Professionale n° 708/1477
Ogni iscritto alla Contraente in qualità di ortottista - assistente di oftalmologia ha il diritto di usufruire delle garanzie offerte dalla presente copertura senza alcuna specifica espressa, ma in considerazione dell’iscrizione alla Contraente e del regolare pagamento della quota associativa.
DECORRENZA DELLE GARANZIE, MASSIMALI ASSICURATI E PREMI LORDI ANNUI
Le garanzie decorrono:
5.1 per le nuove iscrizioni alla Contraente
dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione alla Contraente (ossia il giorno di pagamento della quota associativa) se successivo al 31/12/2009.
Le garanzie avranno invece decorrenza 31/12/2009 se l’iscrizione è precedente a tale data.
5.2 per i rinnovi di fine anno
Ø dalle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno, per coloro che rinnovano la propria iscrizione entro il 28/2 immediatamente successivo;
Ø dalle ore 24:00 del giorno di rinnovo dell’iscrizione, per coloro che effettuano il pagamento della quota associativa oltre il 31/1.
5.3 Massimale di Responsabilità Civile, premio lordo annuo pro-capite e scadenza delle garanzie
Ø Il massimale assicurato di Responsabilità Civile per ogni assicurato è stabilito in € 1.000.000,00 unico per sinistro e per anno per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT); tale massimale vale anche per la garanzia di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) limitatamente alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
Ø Le garanzie di ogni singolo assicurato termineranno il 31/12 immediatamente successivo alla data di iscrizione.
A.S.M.O.O.I. – ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI OCULISTI ED ORTOTTISTI ITALIANI
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CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.
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WILLIS ITALIA SPA
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DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione.
Contraente:
il soggetto che stipula l’assicurazione il quale può identificarsi con l’Assicurato.
Assicurato:
il soggetto esercente la professione di ortottista - assistente di oftalmologia il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Società:
la Carige Assicurazioni S.p.A.
Broker:
la Willis Italia SpA
Premio:
la somma dovuta alla Società.
Sinistro:
il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato un danno.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale:
massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo e per ciascun Assicurato indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate da ogni Assicurato nello stesso periodo.
Cose:
sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia:
parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoperto:
parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).
Art. 2 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono s
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