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Errore dell’anestesista e responsabilità del chirurgo
La Cassazione Sez. IV, con sentenza n. 10454 del 16/03/2010 ha stabilito che “ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali”. La pronuncia ha riguardato il caso specifico di un intervento chirurgico in cui sono insorte complicanze in fase di anestesia: la Cassazione ha riconosciuto il reato di omicidio colposo (art.589 c.p.) anche a carico del chirurgo (oltre che dell’anestesista), ribadendo che in caso di equipe chirurgica o intervento multidisciplinare nell’attività medico – chirurgica , ogni sanitario oltre alla diligenza e prudenza connesse alle proprie specifiche mansioni, è tenuto ad osservare gli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine unico e comune. Ogni sanitario, perciò, dovrà conoscere l’attività precedente e contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista di altra disciplina, controllandone la correttezza e, se necessario, ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga rimedio ad errori altrui, evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili attraverso conoscenze scientifiche comuni del professionista medio.
In generale, in tema di responsabilità per colpa vale il “principio dell’affidamento” secondo cui ognuno risponde della propria condotta nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde della violazione delle regole cautelari di terzi. Tuttavia, questo principio non si applica automaticamente quando vi siano più partecipanti: in tal caso l’agente ha l’obbligo di attivarsi se ha percezione della violazione di altri nella medesima attività. Il titolare di un’equipe, incaricato di un intervento chirurgico, ha una posizione di garanzia verso il paziente: ciò significa che dovrà attivarsi a tutela della salute e della vita, essere presente in sala operatoria, per avere visione completa dell’intervento e delle eventuali problematiche insorte. (Cass. Sez. IV, 4 marzo 2009, n. 10819).
 
Per approfondimenti si rimanda al Notiziario SOI  03/2010.




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