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STATUTO
Denominazione-Scopo-Sede-Durata
 
1. E' costituita una Associazione sindacale a sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile denominata ASSOCIAZIONE SINDACALE MEDICI OCULISTI ED ORTOTTISTI ITALIANI - A.S.M.O.O.I.
 
2. L'Associazione ha carattere volontario, democratico, professionale e sindacale di categoria. E' escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro.
 
3. L'Associazione ha per scopo la tutela sul piano professionale, giuridico, economico e morale dei propri associati, la loro formazione, il potenziamento tecnico ed organizzativo delle strutture specialistiche operanti nel settore dell’oftalmologia e dell’ortottistica nonché il coordinamento ed il collegamento anche sotto il profilo informativo dei propri soci.
 
Per il conseguimento dei fini statutari l'Associazione:
a)     potrà ad partecipare ad accordi, intese e patti di natura contrattuale, collettivi e di categoria, nazionali, regionali, comunque territoriali ed aziendali, sia con strutture pubbliche che con strutture private;
b)     potrà aderire ad intese, accordi e a patti con altre organizzazioni sindacali di categoria;
c)      provvederà alla tutela sindacale di gruppi di soci o di singoli soci nei rapporti con le strutture e aziende pubbliche e private;
d)     potrà curare la pubblicazione di un bollettino ovvero di una rivista da diffondere tra gli operatori con finalità formative ed informative;
e)     organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari, riguardanti ogni problematica scientifica di interesse per l’oftalmologia e l’ortottistica accreditati ai fini dell’ECM;
f)       organizzare e coordinare procedure di monitoraggio degli standard qualitativi degli studi professionali degli associati e delle strutture dalle quali gli associati dipendono o con le quali collaborano;
g)     organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione sociale per la tutela preventiva della saluta visiva e sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse;
h)     promuovere ed organizzare campagne di denuncia in ordine a distorsioni e travisamenti dell’impiego di figure professionali non adeguate nonché combattere ogni forma di comparaggio, violazione e disapplicazione delle norme vigenti in materia sanitaria in genere e di salute visiva in particolare;
i)       promuovere e incentivare forme di adeguata tutela assicurativa professionale degli associati.
 
4. L'Associazione ha sede in Roma e nei modi di legge potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, organizzazioni locali ed articolazioni territoriali. L'articolazione territoriale dell'Associazione è definita dal Regolamento. All’interno dell’Associazione possono essere istituite sezioni per particolari settori di competenza e disciplina. Viene con il presente statuto istituita la sezione degli ortottisti assistenti di oftalmologia.
Le sezioni appositamente istituite e in particolare quelle degli ortottisti assistenti di oftalmologia nominano un apposito Comitato Tecnico Scientifico che si rapporterà con il Consiglio Direttivo dell’Associazione e che dovrà prevedere, al proprio interno, la presenza di almeno un medico oculista componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
 
5. L'Associazione ha durata illimitata.
 
 
Soci
 
6. Sono soci ordinari medici oculisti specialisti, gli specializzandi nella disciplina nonché gli ortottisti, assistenti di oftalmologia, che abbiano fatto richiesta all’Associazione e abbiano versato la quota associativa, salvo quanto previsto nel successivo comma. Sono soci ordinari anche i medici chirurghi che abbiano svolto attività oculistica equivalente ai fini dell’inquadramento nel Servizio Sanitario Italiano.
Le modalità, i criteri ed i requisiti di ammissione sono fissati dal Consiglio Direttivo.
I soci che hanno superato il limite di età lavorativa possono mantenere, a loro richiesta, lo status di associato.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle iniziative e alle attività dell'Associazione sia come singoli che come membri degli organi sociali e ad avvalersi dei servizi di tipo professionale e sindacale offerti dall'Associazione e connessi allo status di associato.
I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio direttivo versata secondo cadenze e secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre a quella dell'importo delle rispettive quote.
La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione in modo


insindacabile dal Consiglio direttivo in caso di morosità o a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa, nonché in caso di violazione dei principi fondamentali dell'etica professionale e delle norme statutarie.
E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.
 
Sono diritti del Socio:
-         partecipare alla vita associativa;
-         chiedere informazioni sulle iniziative adottate dalla Associazione per la realizzazione delle finalità statutarie;
-         ricevere le stampe dell'Associazione.
 
I Soci ordinari sono tenuti a:
-         versare regolarmente la quota associativa;
-         attenersi alla deliberazione degli organi associativi;
-         adeguarsi e collaborare al perseguimento delle finalità sociali ed adeguarsi alle norme statutarie regolamentari;
-         informare gli organi della Associazione della propria partecipazione o iscrizione ad altra Associazione;
-         tenere comportamenti rispettosi del codice deontologico medico.
 
 


 
Patrimonio
 
7. L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) Dagli eventuali contributi 'una tantum' e dalle quote dei soci;
b) da eventuali contributi volontari dei soci;
c) dai contributi, donazioni elargizioni, sovvenzioni di qualsiasi tipo da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
Gli importi e/o i beni di cui alle voci che precedono confluiscono e costituiscono il fondo comune dell'associazione.
E' fatto espresso divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.
 
Organi
 
8. Sono organi dell'Associazione:
a) 1'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale e Tesoriere
e) i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso per le spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.
Tuttavia il Consiglio direttivo potrà attribuire al Segretario Tesoriere una indennità annuale.
 
Assemblee
 
9. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. I soci sono soci ordinari oppure soci fondatori. I soci fondatori sono quelli risultanti dall’atto costitutivo.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o anche quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci o almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.
 
10. Le convocazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono fatte mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione e/o reso pubblico sull'organo di stampa dell'Associazione e spedito mediante lettera o posta elettronica a ciascuno dei Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per 1'adunanza, contenente data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione. Per la regolarità della convocazione è sufficiente 1'avviso affisso presso la sede dell'Associazione e/o reso pubblico sull'organo di stampa dell'Associazione.
Alle riunioni dell'Assemblea è ammessa la partecipazione per videoconferenza purché sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito. Nelle votazioni elettive e nelle deliberazioni per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione è ammesso il voto per posta o in via telematica secondo modalità fissate dal Consiglio direttivo nel Regolamento.
La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario per la redazione del verbale.
 
11. Sono di competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio;
b) la nomina del Consiglio direttivo
c) la nomina del Collegio dei Revisori;
d) le altre delibere attinenti all'attività della associazione ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo;
e) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione.
 
12. Ogni socio, purché sia in regola con i versamenti contributivi, ha diritto ad un voto, da esprimersi anche per posta o con metodi informatizzati, determinati dal Consiglio direttivo nel Regolamento e può farsi rappresentare, in caso di impedimento, da altro socio mediante delega scritta.
Ciascun associato non può rappresentare più di tre soci.
 
13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli iscritti, in prima convocazione, e con almeno il cinque per cento degli iscritti, in eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Sono ammesse deleghe da parte dei soci ordinari e benemeriti, in numero non superiore a tre per ciascun socio presente come specificato nel regolamento.
Le deleghe non sono ammesse per le elezioni e per i provvedimenti di espulsione dei soci.
Le delibere dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ai sensi dell'art. 21 c.c. terzo comma.
Le deliberazioni di modificazione statutaria richiedono la presenza del 30% degli associati in regola con la quota associativa ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


 
Consiglio direttivo
 
14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri eletti, aumentabili su delibera del Consiglio Direttivo a 11, di cui almeno 2 assistenti di oftalmologia “ortottisti”. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’assemblea all’interno di una lista di 18 nomi proposta dai soci fondatori.
In caso di parità di voti è proclamato eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione ed in subordine il socio con maggiore anzianità anagrafica.
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni.
I Consiglieri sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio direttivo stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato elettorale in corso. Qualora per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri si riduca a meno della meta, l’intero Consiglio direttivo si intende decaduto e deve essere rinnovato.
II Consiglio direttivo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, almeno una volta l'anno per l'approvazione della bozza di rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.
Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso anche via posta elettronica contenente 1'ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima, ridotti a tre in caso di urgenza, della riunione e sono presiedute e dirette dal Presidente medesimo o, in mancanza, dal Vicepresidente o da persona designata dagli intervenuti.
Alle riunioni del Consiglio direttivo è ammessa la partecipazione per videoconferenza purché sia garantita 1'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito. La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario per la redazione del verbale.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I soci fondatori possono essere membri del Consiglio Direttivo. II Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, uno o più Vice-Presidenti e il Segretario Tesoriere.
 
15. Al Consiglio direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Il Consiglio Direttivo delibera le modifiche al Regolamento associativo, che diventano immediatamente esecutive e le propone per la ratifica all’assemblea.
Il Consiglio direttivo delibera in ogni materia che non sia espressamente riservata dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell’Assemblea.
II Consiglio direttivo può deliberare in ordine alle liti attive e passive che corrispondono all' interesse dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo può inoltre deliberare di intervenire nelle liti a sostegno dei diritti o interessi dei propri associati, di gruppi di essi o anche di singoli quando corrispondano agli scopi statutari.
Il Consiglio direttivo determina l'ammontare delle quote associative.
II Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
 
Presidente
 
16. Il Presidente presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai soci, ai terzi ed in giudizio.
Egli nomina procuratori alle liti e ad negotia previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
 
Vice-Presidente
 
17. In caso di nomina di più Vice-Presidenti, viene nominato un Vice-Presidente Vicario che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. I Vice-Presidenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo; qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente abbiano carattere definitivo, il Vice Presidente ne assolve tutte le funzioni finché l'assemblea non avrà provveduto a designare un nuovo Presidente.
In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.
 
Segretario Tesoriere
 
18. Il Segretario Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo, salvo delega ad altri componenti del Consiglio Direttivo stesso, rappresenta l’Associazione avanti gli Uffici e le Agenzie incaricati di far osservare la disciplina del rapporto di lavoro quando esistente e le norme che governano le attività professionali; nonché nelle trattative, pubbliche o private, sia che si svolgano in forma autonoma, sia che si svolgano in forma associata ad altre associazioni.
Il Segretario Tesoriere provvede alla riscossione dei contributi associativi, se del caso inoltrando richiami e diffide per iscritto ai soci morosi e segnalandone i nominativi al Consiglio Direttivo per l'eventuale adozione del provvedimento di esclusione.
Il Segretario Tesoriere cura la tenuta e l'aggiornamento della contabilità dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'associazione e deve predisporre il rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre di ogni anno sia preventivo che consuntivo; cura, redige e conserva i verbali delle sedute e da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, tiene la corrispondenza d'ufficio e la raccolta degli Atti e Documenti e si occupa della gestione ordinaria e finanziaria dell'Associazione, anche avvalendosi di consulenti finanziari, legali, fiscali e organizzativi per questioni specifiche.
Il Segretario Tesoriere esercita inoltre le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Segretario Tesoriere le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Tesoriere nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario Tesoriere. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Segretario Tesoriere attesta l’assenza o l’impedimento del Segretario Tesoriere.
 
Collegio dei Revisori dei Conti
 
19. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra i non soci dall'Assemblea purché iscritti al registro dei revisori contabili istituito con D.M. del 12/4/1995 presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce annualmente in Assemblea con apposita relazione.
 
Scioglimento
 
20. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, 1'eventuale patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni ed associazioni con finalità analoghe ovvero ad enti di pubblica utilità, sentito 1'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta della legge.
E' escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.
 
 
 
Disposizioni finali
 
21. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice Civile e del diritto comune.
 
F.to Piovella Matteo
F.to Ester Giordano




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